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Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 07722/2021

22.11.2021

A giudizio del Collegio deve essere adottata una interpretazione sistematica, ragionevole, adeguata e proporzionata rispetto alle finalità di tutela dei diritti inviolabili di tutti i componenti della comunità nazionale e della pubblica incolumità. Pertanto, una volta rilasciato il titolo in presenza di un orizzonte temporale favorevole (circa la mancanza di pericoli di abuso del titolo) non inferiore a cinque anni, l’Amministrazione deve condizionare la sua durata, anche in sede di rinnovo, alla perdurante sussistenza dei requisiti, anche psico-fisici, necessari ai fini del rilascio. Ne consegue, da un lato, che il titolo dovrà essere immediatamente sospeso e poi revocato qualora sopraggiunga una nuova certificazione medica negativa sul punto e, dall’altro, che qualora le certificazione medica rilasciata in sede di rinnovo abbia una durata minore di cinque anni, anche il rinnovo del permesso di porto d’armi, ove circostanze diverse non depongano per il rifiuto, dovrà aver pari durata, salvi gli eventuali ulteriori rinnovi.



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